Descrizione
La legge 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, introduce, per la prima volta in Italia, una norma specificamente diretta alla regolamentazione del whistleblowing nell’ambito del pubblico impiego.
Precisamente l’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“, introduce dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.
Precisamente l’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“, introduce dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.
Nei quattro commi di questo nuovo articolo, è pertanto prevista una tutela rafforzata per il lavoratore – dipendente pubblico – che abbia segnalato una condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
L’A.N.AC., con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” con l’intento di fornire una solida interpretazione dell’apparato normativo.
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